Misure di contenimento del contagio per le province di Rimini e Piacenza e per il territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo
3 Aprile 2020
Disposte dall’ordinanza firmata dal ministro della Salute e dal presidente della Regione Emilia-Romagna il 3 aprile 2020; prorogate e integrate dal decreto del presidente della Giunta n. 61 dell’11 aprile 2020. Le misure sono in vigore fino al 3 maggio
Allo scopo di contrastare e contenere il dffondersi del virus COVID-19, nelle province di Rimini e Piacenza nonchè nel comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) Sospensione di tutte le attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende ad esclusione delle attività agricole, di allevamento e di pesca, agroalimentari e relative filiere;
b) per quanto attiene alle attività di cui alla lett. a), per il territorio di Rimini è prescritto il ricorso prioritario al personale proveniente dal distretto sanitario in cui ha sede l’azienda, mentre per il territorio di Piacenza è prescritto il ricorso prioritario al personale proveniente dalla stessa provincia;
c) tutte le attività di cui alla lett. a) dovranno comunque ed in ogni caso operare nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro , sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro della Salute, tra le parti sociali, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma primo, numero 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
d) possono proseguire la propria attività le aziende di logistica e magazzino limitatamente alla gestione di merci la cui ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spedizione sia connessa ad attività o filiere riguardanti beni essenziali compresi nell’allegato 1 del dpcm 11 marzo 2020 ovvero finalizzata alla vendita al dettaglio attraverso piattaforme on line;
e) le attività di cui alla lettera d) debbono operare con articolazione del lavoro su più turni giornalieri ove già non previsto e scaglionamento dei servizi di mensa e degli orari di pausa ristoro al fine di aumentare il distanziamento sociale tra gli operatori;
f) sono escluse dall’obbligo di chiusura le attività di produzione di servizi urgenti per le abitazioni e per la garanzia della continuità delle attività consentite (a titolo di esempio: idraulici, elettricisti), quelle indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli automezzi di automazione (a titolo di esempio: meccanici, elettrauti, gommisti) e quelle strumentali all’erogazione dei servizi pubblici e all’attività delle pubbliche amministrazioni;
g) sono autorizzate esclusivamente le attività di vendita, e servizi collegati, di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, forni, ferramenta, lavanderie, rivenditori di mangimi per animali, edicole, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, tabaccherie, rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, trasporto connesso al rifornimento di beni essenziali; la vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono;
h) in caso di assenza o di impossibilità di utilizzo dei servizi Bancomat o Postamat, o per l’esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, le agenzie bancarie e postali possono provvedere all’apertura straordinaria e temporanea delle loro sedi, limitando l’accesso al solo personale strettamente necessario e ricevendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020;
i) al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, l’accesso ai luoghi di vendita e di servizio ammessi è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
l) sono esclusi dai predetti divieti le attività dei presidi sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, luoghi di cura privati;
m) sono sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio e quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici;
sono chiusi al pubblico gli studi professionali, le sedi dei patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria; l’attività è resa con modalità di lavoro agile e il personale ammesso a lavorare in presenza presso le sedi non può superare il numero di una unità per ciascun servizio ed in ogni caso non più di una unità per ciascuna stanza; allo scopo di garantire l’esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, è possibile provvedere all’apertura straordinaria e temporanea delle sedi ricevendo i clienti solo su appuntamento e garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020;
n) tutte le strutture ricettive comunque denominate sono chiuse; sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del presente atto per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio;
o) restano sempre consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle attività e delle filiere non sospese, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente; fino all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
p) sono garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario;
q) sono chiusi al pubblico i parchi pubblici, gli orti comunali, le aree di sgambamento cani, gli arenili in concessione e liberi, le aree in adiacenza al mare, i lungomari, le aree sportive a libero accesso, i servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico, le aree attrezzate per attività ludiche;
r) fermo il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza, sono vietati tutti gli assembramenti di persone in numero superiore a 2 unità.
Il decreto del presidente della Giunta n. 61 dell’11 aprile 2020 ha prorogato queste misure fino al 3 maggio; inoltre:
– prevede la sospensione delle attività di commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri, di vestiti per bambini e neonati;
– consente le attività produttive rientranti nei codici ATECO – 2 – (Silvicoltura ed utilizzo aree forestali) e – 81.3 – (Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione).
Fonte: Regione Emilia Romagna