Alcuni provvedimenti sanzionatori ai Comuni per pubblicazione errata nell’area trasparenza

Comune di Greve in Chianti

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9440025

La sanzione di 4.000 euro è dovuta per:

“… illiceità del trattamento di dati personali per aver diffuso dati personali in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione degli artt. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), 2 e 3, lett. b), e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, nonché dei principi di base del trattamento contenuti nell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento; poiché nella menzionata determinazione erano presenti anche dati relativi a reati (con contestuale richiamo a un atto amministrativo dell’Unione contenente dati relativi a condanne penali e reati), la pubblicazione è avvenuta anche in violazione dell’art. 10 del Regolamento, nonché dell’art. 2-octies del Codice.

La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo e art. 166, comma 2, del Codice…”

Unione Comunale del Chianti Fiorentino

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9440042

La sanzione di 6.000 euro è dovuta per:

“… Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Unione, per aver diffuso dati personali relativi alla reclamante contenuti nelle determinazioni del responsabile del servizio area amministrativa, nonché nella deliberazione della Giunta dell’Unione in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione degli artt. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), 2 e 3, lett. b), e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, nonché dei principi di base del trattamento contenuti nell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento; poiché nelle menzionate determinazione nn. XX e XX erano presenti anche dati relativi a condanne penali e reati, la pubblicazione è avvenuta anche in violazione dell’art. 10 del Regolamento, nonché dell’art. 2-octies del Codice.

La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo e art. 166, comma 2, del Codice…”

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