I colori dell’Italia: rossa, arancione e gialla. Nuovo DPCM del 6 Novembre 2020
Il nuovo DPCM del 3 novembre scorso, in vigore dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020, individua nuove misure restrittive per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19.
Questa volta però, l’Italia è stata divisa in tre aree (rossa, arancione e gialla), corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese.
Il nuovo Decreto prevede una valutazione su base settimanale delle restrizione in atto che avranno durata minima di 15 giorni, comunque non oltre il 3 dicembre, in considerazione del fatto che una Regione classificata come zona rossa dovrà rimanere nella predetta area per almeno due settimane.
Per tutte le tre zone del Paese è obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive; è altresì obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi.
È, inoltre, previsto nel weekend lo stop alle passeggiate in luoghi a rischio affollamento, principalmente nelle strade e nelle piazze dei centri storici, nelle vie dello shopping, ma anche nei lungomari e parchi.
Vediamo nel dettaglio a quale area appartiene ogni singola Regione e le misure adottate nelle tre diverse zone individuate dal Governo.
Area gialla
Nella zona gialla (livello di rischio moderato) vi rientrano le seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto (quest’ultima definita dal Governatore Luca Zaia “zona gialla plus”).
Scatta dalle 22 alle 5 del mattino il “coprifuoco” nelle Regioni che rientrano nell’area gialla e arancione, vale a dire il divieto di circolazione, salvo per comprovati motivi di lavoro, studio, di necessità e salute, con raccomandazione di evitare ogni tipo di spostamento.
Il DPCM impone la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
È prevista anche la chiusura di musei e mostre, oltre la sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
Sul tema della scuola, per la zona gialla del Paese è prevista la didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori. Mentre è consentita dal DPCM la didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Restano chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.
Nulla di nuovo per bar e ristoranti. Confermata la chiusura alle ore 18 (misura restrittiva introdotta dal DPCM del 24 ottobre 2020). L’asporto è consentito fino alle 22 e non sono previste restrizioni per la consegna a domicilio. Per approfondire sul tema ristorazione si rinvia all’articolo “Covid-19: al ristorante tavoli da quattro persone e chiusura alla 18” su Filodiritto.
Per i mezzi di trasporto il Governo ha imposto il riempimento limitato al 50 per cento della capienza su mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale.
Restano chiuse piscine palestre, teatri e cinema. Mentre continuano ad essere aperti i centri sportivi.
La Regione Veneto, con propria Ordinanza, ha previsto la chiusura di domenica di tutti i negozi, oltre che per i centri commerciali (come previsto dal DPCM), fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, alimentari, edicole e tabacchi. Mentre nei giorni prefestivi – quindi sostanzialmente di sabato – restano chiusi gli esercizi di vendita di grandi e medie dimensioni. L’attività sportiva è consentita preferibilmente in parchi pubblici, aree verdi e periferiche, sempre con le distanze di sicurezza.
Sempre in Veneto, nei negozi alimentari potrà entrare non più di una persona per nucleo familiare. Infine, l’Ordinanza prevede che nei bar, dalle ore 15 ad orario di chiusura, la consumazione dovrà avvenire esclusivamente da seduti, sia all’interno che all’esterno dei locali.
Area arancione
Nella zona arancione (livello di criticità medio-alta) vi rientrano Abruzzo, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta.
Anche nella zona arancione del Paese, come in quella gialla, è previsto il divieto di circolare dalle ore 22 alle 5 del mattino, ma le misure restrittive in detto contesto risultano più rigide. Infatti il DPCM prevede il divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza. Sono, inoltre, consentiti solo gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza e nei limiti in cui la stessa risulta consentita, con conseguente possibilità di rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza.
È vietato ogni spostamento in un comune differente da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).
A differenza della zona gialla, sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (7 giorni su 7), ad esclusione delle mense e del catering e della ristorazione con consegna a domicilio. È, però, consentito l’asporto fino alle 22 e non sono previste restrizioni per la consegna a domicilio.
Come per la zona gialla, è prevista la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. Chiuse anche piscine palestre, teatri e cinema, musei, cinema e restano sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie. Mentre continuano ad essere aperti i centri sportivi.
Per i mezzi di trasporto è previsto il riempimento limitato al 50 per cento della capienza su mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale.
Per la scuola nulla di diverso dalle restrizioni previste nella zona gialla. Favorita la didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori. Mentre è consentita dal DPCM la didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Restano chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.
Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, (come anche il Veneto), con propria Ordinanza, hanno previsto la chiusura di domenica di tutti i negozi, oltre che per i centri commerciali (come previsto dal DPCM), fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, alimentari, edicole e tabacchi. Mentre nei giorni prefestivi – quindi sostanzialmente di sabato – restano chiusi gli esercizi di vendita di grandi e medie dimensioni. L’attività sportiva è consentita preferibilmente in parchi pubblici, aree verdi e periferiche, sempre con le distanze di sicurezza. Nei negozi alimentari potrà entrare non più di una persona per nucleo familiare. Infine, l’Ordinanza prevede che nei bar, dalle ore 15 ad orario di chiusura, la consumazione dovrà avvenire esclusivamente da seduti, sia all’interno che all’esterno dei locali.
Area rossa
Nessuna Regione è in zona rossa (dal 13 dicembre 2020).
Le misure adottate dal Governo in questa zona sono simili a quelle imposte nel primo lockdown. Infatti, anche questa volta è previsto il divieto di spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità (per esempio per l’acquisto di beni necessari) e salute (con apposita autocertificazione).
Come per la zona arancione, sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (7 giorni su 7). È consentito l’asporto fino alle 22 e non sono previste restrizioni per la consegna a domicilio.
A differenza delle altre aree, nella zona rossa è prevista la chiusura dei negozi, fatta eccezione per i supermercati, beni alimentari e di necessità, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi, invece, i centri estetici.
Chiuse anche piscine palestre, teatri e cinema, musei, cinema e restano sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
Come per le zone gialla e arancione è previsto il riempimento limitato al 50 per cento della capienza su mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale.
Mentre, a differenza delle zone gialle e arancione, la didattica a distanza è obbligatoria per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi si seconda e terza media. Restano aperte solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Anche in zona rossa restano chiuse le università.
Nell’ambito dello sport il DPCM ha previsto la sospensione di tutte le competizione sportive, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Infine, sono sospese le attività nei centri sportivi (a differenze delle zone gialla e
arancione dove, invece, restano aperti).
È concessa la possibilità di svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto e in forma individuale
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Fonte: Filodiritto