Audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro. Seguito dell’indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti

8 luglio 2020

Ringrazio la Commissione per questo confronto su di un tema tra i più espressivi delle contraddizioni del nostro tempo.

Il contesto in cui gli abusi in danno di minori maturano e si amplificano – in una sorta di ostensione compiaciuta della violenza- è sempre più spesso la rete, che nella vita dei ragazzi ha un’incidenza determinante.

Per i nativi digitali soprattutto, infatti, essa rappresenta non uno dei tanti, possibili, mezzi di comunicazione ma piuttosto la dimensione, addirittura principale, della vita.

E le relazioni intessute on-line, la condivisione sui social di ogni più intimo frammento di vita, la percezione del mondo sempre più mediata dalla rete impongono nuove esigenze di tutela, a fronte dell’inadeguatezza delle categorie tradizionali del diritto a normare fenomeni in continua evoluzione, come le tecnologie che li plasmano.

Il cyberbullismo, le vessazioni esibite da ragazzi in danno di coetanei, il revenge porn, ma anche il più rigido conformismo e l’emarginazione di chiunque pensi o agisca diversamente dalla maggioranza, sono solo alcune delle implicazioni dell’uso distorsivo della rete: ancor più drammatiche perché coinvolgono minori.

Da veicolo di straordinarie opportunità di crescita ed emancipazione, il web rischia infatti, se vissuto in assenza della necessaria consapevolezza, di esporre a   pericoli sottostimati   ragazzi sempre più fragili, nello iato tra illusione di autonomia e introiezione di regole, esperienza della libertà ed esercizio di responsabilità.

Anche perché la rete è lo spazio dove oggi lasciamo più soli i minori: proprio coloro che nelle strade delle nostre città accompagniamo, con apprensione, passo passo, già molto prima hanno “navigato”, tanto “autonomi” quanto vulnerabili.

E la solitudine che concediamo ai nostri figli sul web non è la stessa cui consegnavamo i bambini di fronte alla tv: lì bastava selezionare i programmi; in rete non ci sono filtri adeguati e, soprattutto, esiste una continua interazione da cui i bambini andrebbero protetti.

Secondo una ricerca della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) presentata in occasione del Safer internet day, l’80% del campione dichiara di aver ricevuto dai genitori limitazioni solo in ordine al tempo di utilizzo dei dispositivi telematici, al carattere chiuso dei profili social, al divieto di accesso a siti porno, ma non regole di condotta più puntuali.

La ricerca riferisce, poi, che oltre il 50% dei ragazzi tra gli 11 e 17 anni avrebbe subito episodi di bullismo e tra chi utilizza quotidianamente il cellulare (85,8%), ben il 22,2% sarebbe stato vittima di cyberbullismo, oltre che di “trolling” da parte di coetanei, percepite come particolarmente umilianti.

La rete è, infatti, anche il luogo in cui, nell’illusione dell’anonimato, minori violano altri minori.

Dalla violenza carnale – agìta off-line e poi esibita on-line– all’hate speech; dalla “servitù volontaria” cui si espone la ragazza che si vende in rete, al cyberbullismo.

Proprio questo è, forse, l’aspetto più tragico dell’uso violento della rete: in cui cioè l’autore e la vittima partecipano della stessa fragilità e della stessa inconsapevolezza del “risvolto” reale e concretissimo di ogni nostra azione nel digitale.

Ed è l’espressione forse più paradigmatica dell’ambivalenza del digitale e dei suoi pericolosi fraintendimenti.

Il “bullo” si illude, infatti, di potersi celare dietro l’anonimato o comunque sottovaluta la portata di quello che fa, non avendo la percezione di come un click possa portare con sé la distruzione di una vita.

Pubblicare un insulto anche gravissimo in rete, o la ripresa di un’indegna violenza su un bambino malato è molto più facile: perché non si deve fare i conti con l’idea della “sanzione sociale” -prima ancora che giuridica-, con lo stigma cui invece esporrebbe quella condotta se commessa off-line, sotto gli occhi di tutti.

Non ci vuole audacia, sia pure la più bieca: il “passaggio all’azione” è molto più facile.

Purtroppo però le conseguenze sono ancora più devastanti, perché quella violenza resta lì tendenzialmente per sempre, alla portata di chiunque a qualsiasi latitudine: non ha fine, non dà mai tregua alla sua vittima perché è onnipresente.

Su questo alcune importanti tutele sono state introdotte con la legge sul cyberbullismo, che nella consapevolezza della complessità di questo fenomeno, non riducibile a pura questione penale, ha scelto di combinare prevenzione, responsabilizzazione (tanto dei minori quanto dei gestori dei social), tutela della vittima.

La principale misura riparativa consiste nella particolare procedura d’urgenza per la rimozione dei contenuti lesivi, con una prima istanza rivolta al gestore e, quindi, sottoposta al Garante in caso di inerzia, rigetto o impossibilità di identificazione del titolare.

E’ una tutela remediale innovativa ed efficace che, da un lato, evita ogni forma di ingerenza da parte del gestore nelle comunicazioni degli utenti, dall’altro lo responsabilizza nel caso in cui gli sia segnalata la presenza di contenuti illeciti in rete, come dimostra del resto l’adesione spontanea e in tempi celeri della maggior parte delle piattaforme.

E’ peraltro prossimo all’adozione il codice di coregolamentazione previsto dalla legge e alla cui redazione l’Autorità ha fornito un contributo rilevante.

Esso promuoverà un’ulteriore responsabilizzazione dei gestori dei social network e degli altri operatori internet, vincolandoli ai fini dell’adesione al rispetto di un livello significativo di garanzie e sensibilizzandoli rispetto all’esigenza di rimuovere contenuti illeciti presenti sulle loro piattaforme.

La tutela accordata dal Garante funge, poi, da garanzia di ultima istanza e anello di chiusura dell’intero sistema, in ragione del carattere particolarmente agile del procedimento, attivabile anche dallo stesso minore ultraquattordicenne senza particolari formalità, così da coniugare esigenze di celere definizione della controversia e doveroso rispetto del contraddittorio

Anche la procedura di ammonimento, modulata su quella dello stalking, è uno strumento particolarmente utile per spezzare la spirale di odio che alimenta questo fenomeno.

Rilevanti sono anche le misure previste dalla legge per l’educazione all’uso consapevole della rete, che se ben attuate potrebbero davvero agire sulle cause profonde, culturali e sociali del cyberbullismo.

Prime tra tutti la solitudine e l’immaturità digitale di ragazzi sempre più abbandonati senza strumenti davanti a uno schermo, inconsapevoli di come il post non sia la scritta sul banco: può restare in rete anche per sempre, visibile e “replicabile” da chiunque, con una potenzialità lesiva di cui i ragazzi devono avere coscienza.

Una reale educazione, etica e civica, al digitale è lo strumento indispensabile per consentire ai ragazzi di trarre dalla rete tutte le sue straordinarie risorse per essere consapevoli cittadini digitali, come sottolineano le Linee guida del Consiglio d’Europa sui diritti dei minori nell’ambiente digitale.

La dimensione immateriale è, infatti, quantomai reale e dietro ogni “profilo” c’è una persona in carne e ossa, con le sue fragilità e il suo diritto a non essere violata.

E’ questa la prima e più importante frontiera su cui tutti dobbiamo investire, con un’alleanza educativa che serva anche a noi adulti per riflettere sulla evoluzione virale del rancore che un certo uso della rete rischia di produrre.

Significativo, in tal senso, che il ddl S1690 – oltre ad estendere la disciplina del bullismo “on-line” a quello “off-line” – proponga l’introduzione di moduli formativi per l’educazione all’intelligenza emotiva, nonché ulteriori misure per la tutela della vittima e la rieducazione degli autori, proponendo percorsi personalizzati di assistenza per le prime e di accompagnamento rieducativo per i secondi, comprensivi eventualmente anche di interventi di mediazione.

Particolare attenzione dovrà essere prestata – in caso di approvazione del ddl – alla realizzazione sia dell’app offerta dal servizio emergenza infanzia 114 per l’assistenza delle vittime, sia alle piattaforme di formazione e monitoraggio del fenomeno, messe a disposizione delle scuole dal Ministero dell’istruzione.

Dal momento che entrambi questi sistemi coinvolgerebbero un flusso di dati delicatissimi, inerenti minori anche vittime di reato, è necessario delinearne l’architettura in modo da garantire la massima riservatezza delle informazioni trattate, per evitarne esfiltrazioni o accessi indebiti, suscettibili di determinare fenomeni di vittimizzazione secondaria da non sottovalutare.

Tutele importanti sono state del resto introdotte rispetto al fenomeno, non meno preoccupante, dell’abuso sessuale su minori e della mercificazione del corpo, spesso realizzato on line.

Si pensi al delitto di adescamento di minori (grooming), con la tipizzazione del contatto telematico quale modalità di realizzazione della condotta o del revenge porn: fenomeno in preoccupante ascesa.

Altrettanto importante è la previsione dell’aggravante relativa ai delitti di sfruttamento sessuale del minore, compiuti con l’uso  di  mezzi  atti  ad  impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Tale norma intende contrastare la tendenza dei soggetti abusanti a occultare le tracce dei propri contatti illeciti: ciò che spiega il proliferare dell’adescamento in rete.

Tuttavia, anche ove non si ricorra a tali espedienti l’identificazione dell’autore effettivo dell’illecito (indispensabile ai fini dell’imputazione della relativa responsabilità, soprattutto se penale) non è sempre agevole, dovendo superarsi – talora con notevole difficoltà- lo schermo dell’anonimato in rete.

Istituto che va certamente salvaguardato in quanto funzionale, tra l’altro, alla libertà di espressione, ma di cui va impedito ogni abuso, soprattutto se si traduce in un’agevolazione alla commissione di reati in danno dei soggetti più fragili.

Si dovrebbe allora, forse, riflettere sulla regolazione dell’uso dell’anonimato sul web, rendendolo realmente reversibile così da consentire da parte degli organi inquirenti l’accertamento delle effettive responsabilità degli illeciti realizzati sotto questo schermo.

Di contro, indispensabile è il diritto, penalmente protetto, all’anonimato delle vittime di delitti contro la libertà sessuale e la personalità individuale, sulla cui violazione, anche da parte dei media, siamo intervenuti diverse volte, per contenere gli effetti della vittimizzazione secondaria suscettibile di derivarne.

L’efficacia di tali strumenti repressivi è, tuttavia, condizionata dalla velocità dell’evoluzione tecnologica, capace spesso di eludere i divieti legislativi e dai limiti imposti alla giurisdizione e alla stessa applicazione della legge dal principio di territorialità, trattandosi spesso di reati commessi all’estero e veicolati on-line.

Ma soprattutto, la tutela penale rispetto ai minorenni incontra i limiti (irrinunciabili e doverosi, sia chiaro) dell’inimputabilità (assoluta o relativa che sia), dei principi di minima offensività, destigmatizzazione, residualità della sanzione (in particolare se detentiva).

Ecco, quindi, che rispetto a tali ipotesi il combinato disposto di un’efficace tutela riparativa e di una tutela risarcitoria dal regime particolarmente favorevole alla vittima, ma anche fortemente deterrente, assume un rilievo determinante.

La disciplina di protezione dati fornisce, in questo senso, strumenti importanti.

Il diritto – esercitabile dinanzi al Garante o all’autorità giudiziaria, in caso di inerzia del gestore – di richiedere tra l’altro la cancellazione dei contenuti illecitamente diffusi rappresenta una misura particolarmente efficace.

Perché idonea a limitare il prima possibile la propagazione degli effetti pregiudizievoli di revenge porn, hate speech, diffamazione, ecc..

Ciò che tuttavia può svolgere, più di ogni altra misura o sanzione, una reale efficacia preventiva è un’adeguata educazione digitale, che colmi lo iato esistente tra l’utilizzo del web, da parte dei ragazzi, quale principale agenzia di socializzazione e la loro effettiva consapevolezza del modo in cui farne uso per promuovere, anziché violare, le libertà.

In tal senso è indispensabile investire sull’alfabetizzazione digitale quale vera e propria “educazione civica” al tempo della cittadinanza digitale.

E’ significativo che il  Regolamento individui nella fascia compresa tra i 13 e i 16 anni la soglia di età per il consenso digitale, con una parallela modulazione del principio di trasparenza del trattamento e una significativa  responsabilizzazione dei titolari. Essi, infatti, dovranno adeguare a un pubblico più giovane le informative fornite, per renderne realmente comprensibile la portata e consentire così anche ai minori di esercitare consapevolmente la propria autonomia decisionale.

La soglia del consenso digitale è stata fissata dal legislatore nazionale nei 14 anni, in analogia con la legge sul cyberbullismo, ma anche con altre disposizioni che a quell’età riconoscono una parziale capacità di agire (corrispondente a una presunzione di adeguata capacità di discernimento), disponendo di diritti “personalissimi” e come tali insuscettibili di rappresentanza.

Se tale scelta coglie un dato di realtà – perché i ragazzi, a quell’età se non prima, vivono nella dimensione digitale gran parte delle loro relazioni – essa presuppone anche, tuttavia, un’adeguata formazione per rendere il minore consapevole di cosa possa comportare il trattamento dei propri dati.

Altrimenti quel diritto all’autodeterminazione informativa che si consente ai ragazzi di esercitare in proprio, rischia di essere velleitario o, peggio, di risolversi in un pregiudizio per la loro stessa libertà, sicurezza, identità.

L’orientamento giurisprudenziale prevalente, volto a richiedere l’assenso di entrambi i genitori per la diffusione di foto di minori, ritenuto atto esulante dall’ordinaria amministrazione, in ragione dei rischi che comporta, è in questo senso significativo.

E riconoscere al minore ultra14enne la facoltà di dire “la propria” in ordine alla gestione dei propri dati, anche rispetto all’uso che ne facciano i genitori, può rappresentare un importante fattore di responsabilizzazione.

Sarebbe  poi necessario rafforzare l’adozione, da parte dei fornitori, anche in sede di codici di condotta, di precauzioni utili a proteggere i minori (ad es. servizi di navigazione differenziata, accessi selettivi che inibiscono la consultazione di determinati contenuti classificati come inadatti ai minori1,..), purché naturalmente non presuppongano il controllo preventivo dei contenuti.

Naturalmente, non è lo strumento in quanto tale a dover essere condannato: la rete è teatro tanto di violenze e vessazioni, quanto di solidarietà e promozione della libertà.

Si pensi a Keaton, il piccolo paziente oncologico americano, umiliato off-line e protetto on-line.

La stessa rete che ha indotto più di un minore al suicidio, in quel caso ha salvato invece un bambino dalle vessazioni subite off-line.

La “neutralità” del web – intesa come suscettibilità ad usi lesivi o invece solidaristici- carica, dunque, gli utenti della responsabilità per la propria condotta on-line e fa carico agli adulti del delicato compito di rendere i minori consapevoli di quanto straordinaria, ma anche rischiosa, possa essere questa nuova – e mai abbastanza “esplorata”- dimensione della vita.

 

(1) Sulla falsariga delle misure inibitorie dell’accesso dall’Italia a siti pedopornografici compresi nella blacklist stilata dalla polizia postale.

Fonte: Garante Privacy

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